PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Sacramento dell'Ordine sacro nel grado del diaconato permanente, conferito dai vescovi agli appartenenti alle Forze armate prima o dopo il loro ingresso nelle medesime, è trascritto nel foglio matricolare di tali soggetti.

Art. 2.

      1. L'Ordinariato militare delle Forze armate può avvalersi dell'attività ministeriale dei militari, dei sottufficiali e degli ufficiali ordinati diaconi permanenti.

Art. 3.

      1. Gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze armate che esercitano attività ministeriale ai sensi dell'articolo 2, su richiesta dell'Ordinariato militare, sono considerati fuori corpo e non sono soggetti a periodi di attribuzione.
      2. I sottufficiali di cui al comma 1 possono essere promossi, per anzianità, fino al grado di maresciallo maggiore. Gli ufficiali di cui al comma 1 possono essere promossi, per anzianità, fino al grado di tenente colonnello e, a scelta, fino al grado di generale di brigata o equipollente.